ECOBONUS PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Informazioni sull'ecobonus 2020-2021

La legge di bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019 pubblicata in GU n. 304 del 30/12/2019) è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ha stabilito la proroga di molte delle detrazione fiscali che riguardano i così detti “bonus casa” anche per il 2020. La Manovra ha confermato sia il bonus ristrutturazioni sia l'ecobonus.

L' Ecobonus 2020 - 2021 prevede una detrazione del 65% o del 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100.000,00 euro da suddividere in 10 anni.

Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.

Gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) che può arrivare al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. L’Enea, per l'anno 2020, precisa che sono agevolati con l’ecobonus 50%:

  • serramenti e infissi
  • schermature solari
  • caldaie a biomassa
  • caldaie a condensazione classe A.

L'Enea, aggiunge che se serramenti e infissi, schermature solari e caldaie a condensazione in classe A vengono installati in parti comuni condominiali o in tutte le unità del condominio, la detrazione sale al 65%.

Chi può usufruire dell'ecobonus

Possono usufruire del bonus per la riqualificazione energetica tutti i contribuenti che sostengono, fino al 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2021 per i condomìni) spese per gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.
Sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

La normativa a supporto delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 equipara la trasmittanza termica di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010.

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La sostituzione delle porte d'ingresso (come le porte blindate) può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato. L'Enea specifica che ad esempio la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento. La normativa a supporto delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010.

I contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni) devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale. Nel bonifico vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

Per i serramenti non è necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato, a questa può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore dove attesti la trasmittanza termica del prodotto.

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